La sicurezza sui cantieri anche alla luce di quanto inserito nel nuovo testo unico sulla sicurezza di cui al DL 81/08 è una esigenza oltre che normativa anche di tipo etico. La decennale esperienza nell'organizzazione e gestione della sicurezza all'interno dei cantieri temporanei e mobili, permette di organizzare le varie fasi e redarre la documentazione in maniera opportuna e specifica per ogni cantiere.
Al fine di fare chiarazza sui ruoli e responsabilità delle figure sintetizziamo nel seguente schema, gli adempimenti OBBLIGATORI per i cantieri temporanei e mobili. Nella tabella vengono riepilogati i casi in cui è obbligatoria la notifica agli organi competenti, la nomina del coordinatore in fase di progettazione o esecuzione e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all' art 100 del D.L.81/08
TABELLA APPLICAZIONE TITOLO IV
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IMPRESE
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UOMINI GIORNO | Permesso di costruire |
Notifica preliminare
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Nomina Coordinatore Sicur. fase.Progettazione e redazione Piano Sicurezza e Coordinamenti
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Nomina Coordinatore Sicur. fase.Esecuzione e redazione /aggiornamento Piano Sicurezza e Coordinamenti |
1 Impresa
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< 200 u/g
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SI / NO
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NO
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NO
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NO
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1 Impresa
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>=200 u/g
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SI / NO
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SI
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NO
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NO
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Più imprese
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< 200 u/g
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NO
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NO
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NO
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SI
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Più imprese
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>=200 u/g
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NO
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SI
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NO
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SI
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Più imprese
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< 200 u/g
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SI
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SI
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SI
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SI
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Più imprese
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>=200 u/g
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SI
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SI
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SI
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SI
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Il DL all'art 90 specifica anche i compiti della proprietà
VERIFICHE AD OPERA DEL COMMITTENTE O RESP. LAVORI art 90 | |||||
In presenza di permesso di Costruire | CCIAA | DURC | Dichiarazione organico medio Annuo | Verifica tecnica preventiva | Piano Operativo Sicurezza |
Impresa affidataria |
SI
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SI
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SI
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SI
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SI
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Impresa subappaltatrice |
SI
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SI
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SI
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SI
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SI
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Lavoratori autonomi |
SI
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SI
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NO
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SI ridotta
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NO
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Ricordiamo infine che la nuova normativa ha aumentato le sanzioni amministrative anche se che in caso di incidente il procedimento è penale.
SANZIONI PRINCIPALI |
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SOGGETTO | ADEMPIMENTI | DURC |
Committente o responsabile lavori o R.U.P |
Mancata designazione Coord Sic. Progettazione
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Ammenda da € 2.500 a €10.000
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Committente o responsabile lavori o R.U.P |
Mancata Valutazione Tecnica Preventiva come da allegato XVII
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Ammenda da € 1.250 a €5.000
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CSE |
Mancata verifica,macato coordinamento,mancata verifica POS
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Ammenda da € 3.000 a €12.000
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Datore di lavoro, impresa affidataria o subappaltatrice | Mancata redazione del POS, mancata adozione delle misure di cui all' allegato XIII mancata adozione del PSC | Ammenda da € 3.000 a €12.000 |
Capocantiere Preposti | Se non evidenzia le parti del ponteggio ammalorato | Ammenda da € 500 a €2.000 |
GUIDA ALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08 NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.
(aggiornata al d.lgs. n. 106 del 2009 e , legge n. 88 del 2009)
Avendo partecipato alla stesura delle linee guida come responsabile dell'ordine architetti, ritengo utile riportarne i contenuti
Il testo di questo documento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della legge in vigore.
linee guida adeguamento macchine.pdf
linee guida DPI anticaduta.pdf
Linee Guida Ispesl - attrezzature da lavoro.pdf
Linee guida Ispesl - istallazione impianti ascensori.pdf
Linee guida Ispesl - movimentazione carichi.pdf
Linee Guida Ispesl - protezione bordi.pdf
Linee guida Ispesl - rumore.pdf
Linee guida Ispesl - scale portatili.pdf
Linee guida Ispesl - sistemi di arresto cadute dall'_alto.pdf
Linee guida regione lombardia.pdf
Linee guida rumore vibrazioni.pdf
Sicurezza nei cantieri: il coordinatore è obbligatorio
Già nelle nostre linee guida davamo indicazione che anche se per effetto della legge n° 88/209 sembrava che manutenzioni e Dia NON fossero oggetto per effetto degli altri articoli del DL81 smi il CSE aperto il cantiere e costatata la necessità del PSC fermava tutto e redigeva il PSC
Nessuna deroga, per nessuna condizione: in un cantiere è sempre obbligatoria la presenza di un coordinatore per la sicurezza, anche se ai lavori - e in fase progettuale - sono chiamate più imprese.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ribadisce il proprio orientamento e, nel recente procedimento C-224/09 (la sentenza depositata è stata depositata il 7 ottobre scorso), stabilisce che "un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari".
L'intervento in merito era stato sollecitato dal Tribunale di Bolzano, che aveva sollevato la questione riguardante la conformità di alcune norme italiane - in particolare l'articolo 90 del Testo Unico (là dove si consente una deroga all'obbligo per il committente di nominare un coordinatore per la sicurezza, nonché nella parte in cui prevede l'obbligo di redigere un piano di sicurezza solo nel caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese) - e quanto, invece, disposto dall'articolo 3 della Direttiva 92/57/Cee del 24 giugno 1992 (riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).
I Giudici comunitari hanno confermato il proprio orientamento - già espresso nella sentenza 25 luglio 2008, causa C-504/06, Commissione/Italia -, evidenziando come la direttiva stabilisca senza possibilità di dubbio l'obbligo di nominare questa figura professionale anche in un cantiere in cui sono presenti più aziende e che tale obbligo non prevede alcun tipo di deroga. Per quanto riguarda l'ambito specifico relativo al piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri - solo a seguito di una consultazione delle parti sociali - a derogare all'obbligo di redigerlo soltanto nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari (quali quelli enumerati nella direttiva) o di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.
fonte: Inail
18 ottobre 2010